giovedì 9 settembre 2010

La Certificazione Energetica In Piemonte

Che cosa è la certificazione energetica

La certificazione energetica attesta la prestazione o rendimento energetico di un edificio, cioè il fabbisogno annuo di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell'acqua per uso domestico, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, dipendente dalle caratteristiche di localizzazione, posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell'edificio stesso. La certificazione energetica reca anche alcune raccomandazioni per migliorare tale rendimento. Il rendimento energetico di un edificio è espresso da un indicatore fondamentale chiamato indice di prestazione energetica annua per la climatizzazione invernale (misurato in kWh/m² oppure in kWh/m³), che consente una classificazione di merito degli edifici. Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B) e grazie alle informazioni riportate sull'attestato di certificazione energetica (ACE), l'utente è in grado di compiere una scelta più consapevole.

Il quadro normativo

La certificazione energetica è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia come strumento di informazione e trasparenza del mercato immobiliare, con l'obiettivo di orientare costruttori, proprietari e inquilini a prediligere edifici caratterizzati da standard elevati di efficienza energetica, in vista dei connessi vantaggi economici e ambientali. La Direttiva comunitaria è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che ha dettato regole e criteri generali in materia. Successivamente, in data 26 giugno 2009, con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sono state approvate le Linee guida nazionali sulla certificazione energetica. La Regione Piemonte, sulla base della competenza legislativa concorrente in materia energetica, ha disciplinato la certificazione energetica con la legge regionale 28 maggio 2007 n. 13, recante disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia. Le disposizioni attuative regionali in materia di certificazione energetica degli edifici sono state approvate dalla Giunta regionale il 4 agosto 2009 (D.G.R. n. 43-11965) e sono entrate in vigore il 1° ottobre 2009, diventando il riferimento normativo sul territorio della Regione Piemonte. [ vai alla sezione normativa ]

Obblighi e scadenze

La certificazione energetica degli edifici è necessaria:

nel caso di nuova costruzione di edifici;
nel caso di ristrutturazione edilizia agli edifici;
nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari.
La redazione dell'attestato di certificazione energetica, nei casi di nuova costruzione (lettera a) e di ristrutturazione degli edifici (lettera b) avviene all'atto di chiusura dei lavori. In questi casi, è il costruttore che ha l'obbligo di far produrre ad un certificatore l'attestato di certificazione energetica; il nominativo del certificatore deve essere comunicato, sempre da parte del costruttore, al Comune competente per territorio entro la data di inizio lavori. Inoltre, per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, l'attestato o una targhetta di efficienza energetica sono affissi in luogo facilmente visibile al pubblico.
In caso di compravendita degli edifici, l'attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.
In caso locazione degli edifici, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario (locatore) conforme all'originale in suo possesso.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche ai casi previsti dall'articolo 6, comma 1 quater, del d.lgs. 192/2005 s.m.i. ( a decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale ) ed è affissa, nell'edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente visibile per il pubblico.

Esclusioni

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 comma 5 sono escluse dall'applicazione della l.r. n. 13/2007 e s.m.i. le seguenti categorie di edifici e di impianti:

gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Inoltre, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative della l.r. 13/2007 e s.m.i. (D.G.R. n. 43-11965) in materia di certificazione energetica degli edifici, sono esonerati dagli obblighi inerenti l'attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso:

box;
cantine;
autorimesse;
parcheggi multipiano;
locali adibiti a depositi;
strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi;
altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.
L'attestato di certificazione energetica non è poi necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato (come ad esempio nel caso di edifici di proprietà dell'A.T.C.).

La validità dell'attestato

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 7 della l.r. 13/2007 e s.m.i., l'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto.

Le sanzioni ed i controlli

La l.r. 13/2007 e s.m.i prevede le seguenti sanzioni (articolo 20):

salvo che il fatto costituisca reato, il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l'esclusione dall'elenco regionale dei certificatori. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti;
il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007 e s.m.i. (articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale;
il costruttore che non provvede a far produrre l'attestato di certificazione energetica nei casi di nuova costruzione o in quelli di ristrutturazione edilizia è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
il venditore che non rende disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita l'attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 1.000,00 a 10.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio;
il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l'attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 500,00 a 5.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.
Per effettuare i controlli la Regione Piemonte si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.); annualmente sono previsti accertamenti e ispezioni a campione in corso d'opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità dell'attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale. Anche per gli attestati di certificazione energetica predisposti in occasione di compravendita e locazione sono previsti annualmente controlli a campione sulla loro regolarità.

La classificazione energetica degli edifici

Per la classificazione degli edifici è adottato il parametro di valutazione (EPL lordo) che tiene conto della somma degli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la preparazione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione. Tuttavia, inizialmente, il parametro di valutazione comprende esclusivamente la somma dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e quello per la produzione dell'acqua calda sanitaria. Il calcolo per stabilire la classe di appartenenza di un edificio è effettuato utilizzando i dati climatici del capoluogo piemontese (Torino: 2617 Gradi Giorno). A seconda del livello di fabbisogno viene attribuita una lettera (da G ad A+) che indica la classe energetica dell'edificio.